(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          12 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere  m)  e  v),  e  l'art.  11,  dello
Statuto; 
  Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione  dei
beni del patrimonio regionale). 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale n. 56/2012 disciplina l'eventuale
apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione  di  monumenti
al .ne di valorizzare l'identita' e la memoria storica della  Toscana
ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza; 
  2. L'art. 11, comma  6,  dello  Statuto,  individua  nel  Consiglio
regionale l'organo di rappresentanza della comunita' regionale.  Tale
individuazione fa  dunque  apparire  piu'  confacente  al  ruolo  del
Consiglio regionale, rispetto a quello dell'organo di governo  Giunta
regionale, i compiti di valorizzazione dell'identita' e della memoria
storica del territorio toscano; 
  3. L'apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, essendo
previste dal sopracitato art. 7 della legge regionale n. 56/2012 come
interventi volti proprio alla valorizzazione dell'identita'  e  della
memoria storica della nostra Regione, appaiono quindi  come  funzioni
meglio collocate nella competenza del Consiglio regionale,  assistite
dalle funzioni della Consulta  dei  beni  regionali  gia'  costituita
presso lo stesso Consiglio regionale; 
  4.  La  Consulta  dei  beni  regionali,  che  prevede   nella   sua
composizione tanto la presenza di esperti  quanto  di  rappresentanti
degli enti locali e che,  dunque,  si  delinea  anche  come  sede  di
raccordo di istanze locali, appare l'organismo  idoneo  ad  assumere,
oltre  al  ruolo  di  consulenza,   anche   quello   d'impulso   alla
realizzazione di interventi di valorizzazione identitaria e culturale
della Toscana; 
  5.  Per   poter   provvedere   tempestivamente   agli   adempimenti
successivi, si prevede l'entrata in vigore della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione  delle  competenze  del  Consiglio  regionale  e   della
  Consulta per la denominazione  dei  beni  regionali.  Modifiche  al
  preambolo della legge regionale n. 56/2012. 
 
  1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 17 ottobre 2012,
n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale) e' sostituito
dal seguente: 
  «10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre  ad
esercitare funzioni consultive e  di  proposta  nei  confronti  della
Giunta regionale e del Consiglio  regionale,  riceve,  a  sua  volta,
proposte  di  denominazione  da  parte  di  amministratori  locali  o
cittadini facendole eventualmente proprie.». 
  2. Il punto 11 del preambolo della legge regionale  n.  56/2012  e'
sostituito dal seguente: 
  «11.  Occorre  disciplinare  l'eventuale  apposizione   di   lapidi
commemorative  o  la  realizzazione  di  monumenti  che   valorizzino
l'identita' e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo  al
Consiglio regionale,  quale  organo  rappresentante  della  comunita'
regionale, le relative funzioni.».